Quando interviene |
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Consigliera di parità - Compiti e normativa |
Le discriminazioni tra uomo e donna sono vietate dalla normativa europea e nazionale che impedisce ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. Come agisce la Consigliera di parità La consigliera di Parità garantisce la seguente modalità d’incontro con l’utenza per l’avvio di azioni rispetto ai presunti casi denunciati di discriminazione sul luogo di lavoro. 1. Incontro preliminare Un primo incontro con la lavoratrice o lavoratore discriminato, previo contatto telefonico con l’ufficio, permette alla Consigliera di Parità di accogliere la testimonianza e la richiesta di intervento. Appunta, su un’apposita scheda specificatamente predisposta, i dati personali dell’utente e la richiesta di liberalizzazione del loro utilizzo. Consegna,inoltre, materiali informativi sul funzionamento dell’Ufficio ed eventuali ulteriori approfondimenti sulla legislazione di riferimento in termini di pari opportunità. 2. Ricognizione e analisi del caso Una volta effettuata una prima ricognizione sul caso presentato, la Consigliera valuta la sussistenza o meno della discriminazione e la competenza ad agire da parte dell’Ufficio stesso. Se il caso lo richiede, si individua la modalità d’intervento più opportuna e si procede per raggiungere una corretta risoluzione del caso. 3. Procedura informale Su richiesta della lavoratrice/lavoratore discriminata/o la Consigliera di Parità richiede un incontro con l’azienda per sollecitare una risoluzione della discriminazione e vigilare sul corretto reintegro della persona sul luogo di lavoro. 4. Procedura formale Qualora le azioni di conciliazione non portino alla risoluzione della discriminazione, La Consigliera, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale di pubblico ufficiale, procede, su richiesta della persona interessata, ad un’azione di giudizio. Sarà in questo caso un tribunale a valutare se il comportamento dell’azienda sia rispettoso o no della normativa. |