La Consigliera ha una specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità e di mercato del lavoro. Nell’esercizio delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale e ha l’obbligo di segnalare all’Autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza. E’ componente di diritto della Commissione tripartita, della commissione di pari opportunità e partecipa ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza. Più specificatamente ha compiti di controllo del rispetto della normativa antidiscriminatoria e di promozione di parità e pari opportunità.
La sua attività si attua con azioni tese a: rilevare le discriminazioni di genere, promuovere azioni positive e verificarne i risultati, promuovere il coordinamento tra politiche del lavoro e della formazione anche in collegamento con gli assessorati al lavoro e con gli organismi di parità degli enti locali, promuovere l’attuazione delle pari opportunità da parte di tutti i soggetti che agiscono nel mercato del lavoro, diffondere la conoscenza e lo scambio di buone prassi sui problemi delle pari opportunità. Svolge in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni; b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunita'; d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunita'; e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunita' nel mercato del lavoro da parte dei soggetti pubblici e privati che vi operano; f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivita' di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazioni; h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46; i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parita' degli enti locali. Le Consigliere di parità sono componenti a tutti gli effetti della commissione provinciale tripartita e partecipa ai tavoli di partenariato locale. Le consigliere provinciali sono inoltre componenti della Commissione provinciale di parità. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
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